(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26
                        del 15 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il   piano   sanitario   regionale   deve   essere  approvato  con
provvedimento legislativo dal  consiglio  regionale  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
   Il  piano  sanitario regionale e' elaborato dalla giunta regionale
su proposta del componente preposto  al  settore  sanita',  igiene  e
sicurezza  sociale,  sentiti  il  consiglio  sanitario regionale e le
Unita' locali socio sanitarie.
   La  giunta  regionale, fermo restando, ai sensi dell'art. 55 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'obbligo delle consultazioni con gli
enti  e le organizzazioni di cui all'art. 11 della medesima legge, si
avvale, per l'esame degli  elaborati  concernenti  il  piano,  di  un
comitato  consultivo  costituito,  oltre che dall'assessore regionale
alla sanita' che lo presiede, da dirigenti dei  servizi  del  settore
sanita',  da  un  esperto  designato  da ogni gruppo rappresentato in
consiglio regionale e da rappresentanti di associazioni  sindacali  e
professionali.
   Il comitato e' istituito come una forma organizzatoria a carattere
volontario e non comporta oneri di spesa.
   La  Regione,  entro  il  termine  di  cui  al  primo  comma, deve,
altresi', emanare la normativa di cui agli articoli  43  e  44  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
HR+88R29.R5/FOT:1/TBF:PDL