(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il piano sanitario regionale deve essere approvato con provvedimento legislativo dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il piano sanitario regionale e' elaborato dalla giunta regionale su proposta del componente preposto al settore sanita', igiene e sicurezza sociale, sentiti il consiglio sanitario regionale e le Unita' locali socio sanitarie. La giunta regionale, fermo restando, ai sensi dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'obbligo delle consultazioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 11 della medesima legge, si avvale, per l'esame degli elaborati concernenti il piano, di un comitato consultivo costituito, oltre che dall'assessore regionale alla sanita' che lo presiede, da dirigenti dei servizi del settore sanita', da un esperto designato da ogni gruppo rappresentato in consiglio regionale e da rappresentanti di associazioni sindacali e professionali. Il comitato e' istituito come una forma organizzatoria a carattere volontario e non comporta oneri di spesa. La Regione, entro il termine di cui al primo comma, deve, altresi', emanare la normativa di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. HR+88R29.R5/FOT:1/TBF:PDL